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TITOLO I

Definizione, principi e finalità

Art. 1

Definizione

L’Unione Generale del Lavoro (di seguito denominata U.G.L.) è una organizzazione sindacale che riconosce la sua unità come valore imprenscindibile.

Essa, dunque, pur articolandosi in strutture territoriali e di categoria, è una associazione unica che perseguendo scopi di natura generale riconosce le peculiarità di ciascuna categoria e territorio ma rinuncia ad ogni tipo di rivendicazione esclusivamente settoriale.

Il suo ordinamento garantisce e definisce i più ampi spazi di democrazia interna e la libera circolazione delle idee e la loro espressione, fatto salvo il pieno rispetto per le convinzioni politiche, religiose e filosofiche di ognuno.

L’U.G.L. associa lavoratrici e lavoratori attive/i e pensionate/i sia "etero" che "auto" diretti, con la pregiudiziale inderogabile, di non poter costituire in nessun caso datore di lavoro o controparte datoriale.

L’U.G.L. promuove la costituzione di associazioni di autotutela e di solidarietà, fra particolari categorie di lavoratori o persone disagiate, e ne supporta l’azione contro ogni forma di esclusione sociale.

L’adesione all’U.G.L. è volontaria, e comporta esclusivamente l’accettazione dei principi contenuti nel presente Statuto.

L’U.G.L. a sua volta, per il perseguimento delle proprie finalità può decidere l’affiliazione ad organizzazioni sindacali sovranazionali, aventi ordinamenti non in contrasto con il presente Statuto.

L’U.G.L. ha sede in Roma.

Art. 2

Principi e finalità

Nell’attuale fase evolutiva dei modelli di produzione l’U.G.L. ribadisce la centralità insopprimibile dell’organizzazione sindacale per il raggiungimento di ogni conquista del lavoro e per la trasformazione sociale della economia.

L’U.G.L., pertanto, è una organizzazione apartitica pur costituendo un autonomo centro di iniziative politiche. In tale quadro essa svolge la propria azione programmatica e propositiva in maniera del tutto autonoma da ogni forza politica, con le quali non rinuncia ad avere qualsiasi tipo di confronto nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle diverse modalità di azione.

Gli orientamenti programmatici e l’azione sindacale, pur slegati da qualsiasi strutturazione ideologica, non prescindono, tuttavia, dalla realtà storica della comunità nazionale, e delle comunità sovranazionali alla quale appartiene.

L’U.G.L., perciò, è impegnata per una sempre più coordinata ed incisiva presenza delle organizzazioni sindacali sovranazionali nei processi decisionali di carattere economico e sociale delle istituzioni dell’Unione Europea.

L’U.G.L., così, riafferma, la propria convinta adesione agli ideali europeisti, individuando come precipuo impegno il raggiungimento di una Unione delle comunità e non solo delle economie. La visione di una Europa più decisamente impegnata nella difesa delle categorie più deboli e della coesione sociale degli stati membri è confermata come patrimonio culturale e linea di azione sindacale dell’U.G.L..

Le finalità che l’Unione Generale del Lavoro si propone di perseguire si fondano innanzitutto sul superamento definitivo della concezione di classe sociale e sulle conseguenze ideologiche che essa comporta.

Il raggiungimento di un compiuto sistema di corresponsabilizzazione nelle scelte di impresa, costituisce, dunque, piano essenziale di azione sindacale per l’U.G.L.. Essa si impegna, pertanto, per il superamento dell’attuale forma di organizzazione dei fattori produttivi per una più concreta presenza delle rappresentanze dei lavoratori all’interno dei percorsi decisionali dell’impresa. In questo quadro l’azione formativa sindacale e la proposta di modifiche legislative all’attuale impianto del diritto societario, rappresentano due importanti canali di intervento dell’U.G.L..

L’U.G.L. riconoscendo la centralità e la dignità della persona, in ogni circostanza ed in ogni momento della sua vita, individua nelle forme e negli strumenti di una moderna socialità dello Stato, una delle fondamentali conquiste del sindacato.

Lo Stato Sociale, pur attraverso una organica riformulazione dei suoi obiettivi e strumenti, rimane, pertanto, un mezzo efficace per garantire ed attuare la solidarietà fra le categorie di lavoratori, attivi e pensionati, e combattere ogni forma di esclusione sociale soprattutto in riferimento ai disoccupati, ai giovani in cerca di prima occupazione, agli anziani disagiati, ai portatori di handicap.

L’U.G.L., in tale ottica, ribadisce la propria opzione verso una politica del lavoro non sessista, in grado di agevolare e promuovere le pari opportunità per ogni donna, anche all’interno della propria organizzazione gerarchica.

La U.G.L. è, inoltre, impegnata a promuovere l’applicazione dei diritti economici e sociali dei lavoratori immigrati.

L’U.G.L. nasce e si sviluppa nell’ambito del più ampio movimento verso la ricomposizione della frammentazione della rappresentanza sindacale, e per la riaffermazione concreta ed operativa dell’unità del mondo del lavoro.

L’U.G.L. pertanto, è impegnata in ogni sua articolazione territoriale e di categoria, per l’individuazione in ogni sede di adeguate strutture e forme per una sempre più stretta collaborazione ed intesa tra le forze organizzate dei lavoratori.

L’unità del mondo del lavoro, garantisce ed esalta la possibilità di diverse forme di aggregazione dei lavoratori, in un ambito che è propriamente pluralista contro ogni forma di monopolio della rappresentanza sindacale

L’U.G.L., riconoscendo la validità dei Principi Fondamentale e della Parte Prima della Costituzione della Repubblica Italiana, si impegna per la loro reale applicazione.

L’U.G.L., ricomprende tra le proprie finalità la costituzione ed il coordinamento di Associazioni, Enti e Società, strumentali al perseguimento dei propri scopi per la difesa ed il patrocinio dei diritti di ogni cittadino (lavoratore, pensionato, non occupato professionalmente) ed il miglioramento delle sue condizioni di vita professionale, sociale ed umana.

TITOLO II

Norme Generali

Art. 3

Diritti ed impegni degli associati

I lavoratori che intendono associarsi alla Unione Generale del Lavoro debbono inoltrarne domanda alla Segreteria Confederale, per il tramite delle Agenzie Sindacali Primarie , di cui al titolo IV del presente Statuto, dichiarando di accettare i principi e le finalità dell’U.G.L. e impegnandosi ad osservare lo Statuto della Confederazione.

Il solo documento che comprova l'associazione del lavoratore alla U.G.L. è la tessera confederale.

Il lavoratore che intende recedere dall'associazione deve darne formale comunicazione.

Tutti gli associati partecipano con piena eguaglianza di diritti alla formazione delle deliberazioni degli organi collegiali di cui sono componenti.

E garantito il pluralismo di opinioni in armonia con i principi e le finalità dell’U.G.L..

Tutti gli associati hanno diritto di esercitare la più ampia dialettica sindacale.

Non è ammessa la costituzione di correnti ispirate ad organismi estranei alla organizzazione.

Art. 4

Cariche statutarie

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Hanno diritto al voto, in tutti i gradi della organizzazione, i lavoratori associati all’U.G.L., muniti della tessera confederale ed in regola con i pagamenti dei contributi associativi.

Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture dell'organizzazione sono gratuite.

Art. 5

Incompatibilità

1. La carica di Segretario Generale e quelle di Segretario responsabile di Federazione nazionale di categoria e di Unione regionale sono incompatibili con:

a) mandati di parlamentare europeo e nazionale e di consigliere regionale;

b) incarichi di responsabilità esecutiva - nazionali, regionali e provinciali - in partiti politici;

c) candidature alle assemblee legislative europee, nazionali e regionali.

2. Verificandosi le ipotesi di cui sopra, il Segretario Generale e i Segretari responsabili di Federazioni nazionali e Unioni regionali decadono dall'incarico e vengono sostituiti da responsabili temporanei, eletti, sino alla celebrazione del congresso straordinario, rispettivamente dal Consiglio Nazionale, dalla giunta della federazione nazionale e dal consiglio dell'Unione Regionale. Gli stessi organi possono deliberare deroghe temporanee relativamente alle ipotesi di cui alla lettera c).

Art. 6

Attività contrattuale

Le Agenzie Sindacali Primarie, di cui al Titolo IV del presente Statuto, sono tenute ad informare tempestivamente la Segreteria Confederale, e le altre Agenzie Sindacali Primarie eventualmente interessate, in ordine all'andamento della contrattazione di accordi collettivi.

Le decisioni relative ad istituti contrattuali di interesse comune a lavoratori inquadrati in diverse strutture di categoria o a problemi previdenziali ed assistenziali di ordine generale debbono essere sottoposte preventivamente alla Segreteria Confederale ovvero alle segreterie delle Agenzie Sindacali Primarie competenti per territorio.

Art. 7

Sciopero

Lo sciopero generale nazionale viene deciso dalla Segreteria Confederale, ovvero dalle segreterie delle Agenzie Sindacali Primarie territoriali quando si tratti di sciopero regionale o provinciale.

Lo sciopero dei lavoratori di singole categorie viene deciso dagli organi esecutivi delle corrispondenti strutture, in relazione agli interessi dei lavoratori che le medesime raggruppano.

Art. 8

Congressi ed assisi nazionali

Il Congresso confederale e quelli delle strutture territoriali e di categoria sono convocati in via ordinaria ogni quattro anni e straordinariamente su deliberazione dei competenti organi direttivi.

Per lo svolgimento dei congressi si applicano le norme del regolamento elettorale dì cui al successivo art. 14, 3 comma, lettera c.

TITOLO III

Organizzazione della U.G.L.

Art. 9

Organizzazione unitaria ed articolazione strutturale

La articolazione organizzativa della U.G.L., in ogni sua struttura, centrale, territoriale e di categoria è costantemente finalizzata a realizzare la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori alle attività sindacali ed alla determinazione della politica sindacale.

La U.G.L. si articola nelle seguenti strutture:

- le Unioni del lavoro territoriali che comprendono le Federazioni territoriali di categoria;

- le Unioni Regionali che comprendono le Federazioni regionali di categoria e le Unioni del Lavoro Territoriali;

- le Federazioni nazionali di categoria.

Art. 10

Organi della Confederazione

Gli organi della Confederazione sono:

¨ il Congresso confederale;

¨ il Consiglio Nazionale;

¨ il Segretario Generale

¨ la Segreteria Confederale

¨ l’Esecutivo confederale

¨ il Collegio dei Revisori dei Conti;

¨ il Collegio dei Probiviri.

¨ il Collegio Ispettivo

¨ la Commissione Statutaria.

Art. 11

Congresso Confederale

Il Congresso Confederale è il massimo organo deliberante della U.G.L.. Determina gli orientamenti di politica generale e valuta l'azione svolta dagli organi direttivi centrali.

Viene convocato ordinariamente ogni quattro anni, su deliberazione del Consiglio Nazionale. In via straordinaria. viene convocato su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio stesso.

Il numero dei delegati è fissato dalla Segreteria Confederale tenendo conto dello sviluppo conseguito dalla Confederazione.

I delegati al congresso vengono eletti in pari numero dalle Agenzie Sindacali Primarie, in proporzione degli associati rispettivamente raggruppati nelle stesse.

La Segreteria Confederale su proposta dell’Esecutivo Confederale emana un apposito regolamento per lo svolgimento del Congresso Confederale e di quello delle Agenzie Sindacali Primarie.

Sono compiti del Congresso confederale:

¨ definire gli orientamenti fondamentali della U.G.L. ai quali ogni singola articolazione è vincolata;

¨ eleggere il Segretario Generale;

¨ eleggere il Consiglio Nazionale;

¨ eleggere il Collegio dei probiviri;

¨ eleggere il Collegio dei revisori dei conti.

Al Congresso compete deliberare sulla modifica dello Statuto confederale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati presenti.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori.

Art. 12

Consiglio Nazionale della U.G.L.

1. Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante dell'U.G.L. tra un Congresso e l'altro.

2. Ad esso è affidato il compito di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso confederale.

3. Unitamente al Segretario Generale ed alla Segreteria Confederale risponde dell'attuazione degli orientamenti determinati dal Congresso.

4. I Presidenti degli Enti e Istituti confederali partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale dell'U.G.L., con diritto di parola e solo voto consultivo.

5. Fra un congresso e l'altro delibera, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, sulle modifiche urgenti dello Statuto proposte dalla Segreteria Confederale.

6. Il Consiglio Nazionale dell'U.G.L. è eletto dal Congresso nel numero di 160 componenti.

7. Le vacanze che si verificassero, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo.

8. Per motivi di particolare importanza ai fini dell'attività confederale può cooptare, in aggiunta al numero dei membri elettivi, altri lavoratori associati fino ad un massimo di 40.

9. L'eventuale decadenza dalla carica che aveva determinato la cooptazione o la elezione comporta automaticamente la immediata decadenza da componente del Consiglio Nazionale.

10. Il Consiglio Nazionale provvede, inoltre, alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, della Segreteria Confederale, del Collegio Confederale dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione Statutaria.

11. Tutte le cooptazioni o sostituzioni, in qualsiasi modo motivate, avvengono su iniziativa e proposta del Segretario Generale.

12. Il Consiglio Nazionale si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà, fissandone la durata dell'incarico, un Presidente o una Presidenza.

13. Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Presidenza, di intesa con l'Esecutivo Confederale, di norma almeno una volta a semestre, secondo le modalità previste dal regolamento, e, in via straordinaria, ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei componenti.

14. Le decisioni del Consiglio Nazionale sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, ad eccezione dei casi per i quali è prevista, dal presente Statuto, la maggioranza qualificata.

15. Oltre a quelli indicati dal presente Statuto, sono compiti precipui del Consiglio Nazionale:

1) eleggere nel proprio seno, su proposta del Segretario Generale, la Segreteria Confederale;

2) eleggere, tra i membri della Segreteria Confederale, su proposta del Segretario Generale, l'Esecutivo Confederale;

3) eleggere nel proprio seno, su proposta del Segretario Generale, il Presidente ed i componenti della Commissione Statutaria;

4) approvare il bilancio confederale annuale;

5) approvare il regolamento operativo della Commissione Statutaria;

6) approvare il regolamento operativo del Collegio Confederale dei Probiviri e le norme procedurali di giurisdizione interna.

15. bis. Le elezioni di cui al punto 1) e 2) del comma precedente avvengono con un'unica votazione.

16. Nel caso di decadenza o dimissioni del Segretario generale, il Consiglio Nazionale, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, provvede alla elezione nel suo seno del nuovo Segretario Generale, deliberando contemporaneamente, e nella stessa seduta, la convocazione del Congresso straordinario confederale da tenersi entro sei mesi dalla data della deliberazione stessa.

Art. 13

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale promuove ed indirizza le iniziative politico-sindacali, coordina le attività organizzative e dirige la gestione del patrimonio confederale secondo gli orientamenti del Congresso, le deliberazioni del Consiglio Nazionale, dell'Esecutivo Confederale e della Segreteria Confederale.

2. Assume impegni in nome e per conto della U.G.L. nell'ambito delle decisioni adottate dalla Segreteria Confederale o dall'Esecutivo Confederale.

3. La rappresentanza legale dell'U.G.L. di fronte a terzi e in giudizio è attribuita al Segretario Generale in tutte le materie.

4. E' facoltà del Segretario Generale nominare suoi delegati per la conclusione di particolari negozi giuridici.

5. In caso di impedimento o di prolungata assenza, la rappresentanza di cui al precedente comma è affidata al Segretario Generale Aggiunto vicario, o in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente l'Esecutivo Confederale.

6. Convoca e presiede la Segreteria Confederale e l'Esecutivo Confederale.

7. Nomina coordinatori confederali con compiti di elaborazione di proposte per specifiche iniziative.

8. Propone all'Esecutivo Confederale l'istituzione degli Uffici Centrali, la nomina dei responsabili e l'assunzione del personale necessario.

9. Viene eletto dal Congresso confederale, nel primo scrutinio a maggioranza assoluta dei voti validi e successivamente a maggioranza relativa.

10. Dura in carica sino al successivo Congresso, salvo che il Consiglio Nazionale ne abbia deliberato la decadenza a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Art. 14

Segreteria Confederale

1. La Segreteria Confederale esercita funzioni collegiali esecutive degli orientamenti del Congresso e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, di fronte ai quali risponde unitamente al Segretario Generale.

2. Viene eletta dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale e collabora con lui nella determinazione e nell'attuazione delle iniziative.

3. Le funzioni esecutive della Segreteria Confederale sono le seguenti:

a) emanare norme per il tesseramento ed i contributi sindacali;

b) predisporre il bilancio annuale confederale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

c) emanare il regolamento elettorale per il Congresso Confederale e per quello delle Agenzie Sindacali Primarie;

d) predisporre aggiornamenti e modifiche urgenti dello Statuto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro;

e) deliberare la costituzione o la istituzione, approvarne gli statuti e nominarne gli organi, dell'Istituto di assistenza e patrocinio, degli Enti, degli Istituti, delle Associazioni, dei Centri Studi di diretta emanazione confederale;

f) Emanare, su proposta dell'Esecutivo Confederale, provvedimenti aventi oggetto lo scioglimento o la sospensione di organi direttivi od esecutivi delle Agenzie sindacali primarie, qualora questi pongano in essere posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla UGL perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto e le normative conseguenti, ovvero con le norme amministrative, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura - al punto da ledere l'immagine della Confederazione. La Segreteria Confederale nomina, quindi un commissario con i poteri dell'organismo disciolto che dovrà ristabilire le condizioni di una positiva direzione, oppure proporre all'Esecutivo Confederale, la convocazione del Congresso straordinario dell'organizzazione interessata, da celebrarsi entro sei mesi dalla nomina. Nella delibera della Segreteria Confederale della U.G.L. dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento;

g) deliberare su ogni altra materia la cui competenza le viene espressamente attribuita dallo Statuto.

4) La Segreteria Confederale è composta dal Segretario Generale e da non oltre 20 membri.

5) Si riunisce, di norma, una volta al mese. Le decisioni collegiali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

6) La Segreteria Confederale, su proposta ed iniziativa dell'Esecutivo Confederale, può convocare Assemblee nazionali, territoriali, categoriali con funzioni di indirizzo politico ed organizzativo (Conferenze organizzative, di programma, dei quadri e delegati ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di svolgimento.

7) La Segreteria Confederale è competente altresì a decidere in prima istanza sulle violazioni dello Statuto o sui fatti e comportamenti, raffiguranti ipotesi di carattere disciplinare che siano lesivi dell'unità e del buon nome dell'U.G.L. o che ledano l'onore e la rispettabilità dei dirigenti confederali o delle Agenzie Sindacali Primarie, commessa da segretari responsabili delle Agenzie Sindacali Primarie e da componenti degli organi centrali.

8) Avverso le decisioni di cui al precedente comma le parti interessate possono ricorrere al Collegio Confederale dei Probiviri.

Art. 15

Esecutivo Confederale

1. L'Esecutivo Confederale è l'organo che assicura la gestione funzionale dell'U.G.L..

2. Esso coordina gli indirizzi del Consiglio Nazionale e supporta il Segretario Generale nella attuazione dei suddetti indirizzi.

3. L'Esecutivo viene eletto dal Consiglio Nazionale, ed è composto dal Segretario Generale e da 6 componenti che assumono la carica di vice Segretari Generali. Tra questi, all'atto della loro elezione, su proposta del Segretario Generale, viene indicato il componente che assume la carica di Segretario Generale Aggiunto Vicario.

4. L'Esecutivo si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

5. L'Esecutivo assicura, altresì, il contatto permanente con le Federazioni nazionali di categoria, con le Unioni Regionali, con le Unioni territoriali del Lavoro e con gli Enti e Istituti confederali, nonché con tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.

6. Propone alla Segreteria Confederale l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 14, comma terzo, lettera f).

7. Su proposta del Segretario Generale, istituisce gli uffici centrali, ne nomina i responsabili ed approva l'assunzione del personale necessario.

8. E' facoltà dell'Esecutivo Confederale, su proposta ed iniziativa del Segretario Generale, sottoporre all'approvazione della Segreteria Confederale i regolamenti interni, anche attuativi del presente Statuto, di natura diversa da quelli esplicitamente citati e previsti dal presente articolato statutario, che si rendessero eventualmente necessari per il migliore e più efficace raggiungimento delle finalità dell'U.G.L..

Art. 16

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti accompagna con una propria relazione il bilancio della U.G.L.; controlla l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti confederale è composto da cinque membri effettivi e da cinque supplenti.

I presidenti dei Collegi vengono eletti fra i membri effettivi, dai Consigli delle rispettive articolazioni organizzative.

I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai supplenti.

Nessun associato può essere membro di più collegi dei revisori dei conti.

I membri dei collegi dei revisori dei conti non possono rivestire altre cariche nella medesima articolazione organizzativa.

Art. 17

Collegio Confederale dei Probiviri

Agli organi di giurisdizione interna compete di svolgere accertamenti sui fatti denunciati, raffiguranti ipotesi di carttere disciplinare, che siano lesivi dell’unità e del buon nome dell’U.G.L. o che ledano l’onore e la rispettabilità dei dirigenti confederali o delle Agenzie Sindacali primarie, di irrogare sanzioni disciplinari, di decidere sui ricorsi avverso i giudizi di prima istanza.

Il Collegio dei Probiviri confederale è composto da cinque membri effettivi e da tre supplenti.

I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai supplenti.

I Presidenti dei Collegi vengono eletti tra i membri effettivi dai Consigli delle rispettive articolazioni organizzative.

Nessun associato può essere membro di più organi di giurisdizione.

Il Collegio dei Probiviri confederale è competente a giudicare, in seconda ed ultima istanza rispetto alle decisioni di qualsiasi altro organo di giurisdizione interna dell’U.G.L..

I membri dei collegi dei probiviri non possono rivestire altre cariche nella medesima articolazione organizzativa di appartenenza.

Tutti i componenti il Collegio sono vincolati al massimo di riservatezza sia nelle fasi preliminari o dibattimentali del procedimento che ad indagine conclusa, ad eccezione, e successivamente alla loro approvazione, al solo contenuto delle delibere stesse.

è fatto obbligo ai componenti del Collegio rendere note circostanze o fatti che possano costituire, anche in modo marginale od incidentale, un interesse personale nei procedimenti in esame.

Il Collegio dei Probiviri confederale propone all’approvazione del Consiglio Nazionale, entro sessanta giorni dalla sua elezione, il Regolamento operativo contenente le norme procedurali di giurisdizione interna vincolante per ogni e qualsiasi articolazione strutturale dell’U.G.L..

Art. 18

Sanzioni disciplinari

Gli organi di giurisdizione interna possono irrogare o confermare le seguenti sanzioni:

- censura con diffida;

- sospensione dell'attività sindacale da tre a dodici mesi con decadenza da ogni carica;

- espulsione dalla U.G.L..

La sanzione di decadenza da ogni carica non consente la eventuale rielezione nelle cariche rivestite o in altre prima che siano trascorsi sei mesi dalla fine della sospensione.

La sanzione dell'espulsione non consente che l'eventuale nuova domanda di associazione possa essere ricevuta prima di diciotto mesi, dalla Segreteria Confederale.

Art. 19

Provvedimenti cautelari.

Per fatti di particolare gravità e per il tempo necessario alla procedura di accertamento ed al giudizio, può essere adottata la sospensione cautelare da ogni carica e dall'attività sindacale e la nomina di un reggente temporaneo.

I provvedimenti vengono adottati:

a) dal Segretario responsabile delle Agenzie Sindacali Primarienei confronti dei propri dirigenti;

b) dalla Segreteria Confederale, nei confronti di segretari responsabili delle Agenzie Sindacali Primarie e di componenti di organi centrali.

I provvedimenti debbono essere motivati e notificati per iscritto a mezzo di raccomandata a.r..

La sospensione cautelare dalla carica di segretario responsabile comporta la nomina di un reggente temporaneo e la temporanea sospensione degli organi direttivi ed esecutivi della struttura interessata.

Art. 20

Collegio Ispettivo

Abrogato l'intero articolato ed espunto il termine dell'articolato.

Art. 21

Commissione Statutaria

La Commissione Statutaria è l'organo di garanzia e interpretazione statutaria, nonché di controllo sulle procedure e la legittimità degli atti delle Agenzie Sindacali Primarie della UGL.

Essa è composta da cinque componenti effettivi e altrettanti supplenti eletti dal Consiglio Nazionale, nel proprio seno, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento della commissione stessa.

Le decisioni della Commissione Statutaria sono assunte con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

La Commissione Statutaria, su richiesta di una Agenzia Sindacale Primaria o dell'Esecutivo Confederale, svolge indagini e controlli sulle procedure e sulla legittimità dei vari organismi, in relazione alla loro corrispondenza alle norme statutarie, con possibilità, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari, secondo le procedure e le modalità di cui al comma precedente.

Tutte le decisioni della Commissione Statutaria devono essere ratificate dall'Esecutivo Confederale.

Avverso le decisioni le parti interessate possono ricorrere alla Segreteria Confederale entro quindici giorni dalla notifica.

TITOLO IV

Articolazioni Strutturali dell’U.G.L.

Art. 22

Agenzie Sindacali Primarie

Per consentire ad ogni realtà di categoria e territoriale di rispondere in modo più diretto ed efficace alle diverse istanze ed esigenze che provengono dal mondo del lavoro e di affrontare, con la più ampia autonomia possibile, le problematiche che la ristrutturazione produttiva e le nuove forme di organizzazione del lavoro rappresentano, le Unioni Territoriali del Lavoro e le Federazioni Nazionali di categoria, costituiscono Agenzie Sindacali Primarie dell'U.G.L..

Nel quadro della inscindibile unità organizzativa e di azione politico-sindacale dell'U.G.L., le Agenzie Sindacali Primarie possono, con autonomia di proposta e di istanza, delineare, secondo i principi, modalità e tempi previsti dal presente Statuto, l'articolazione delle proprie strutture e di quelle periferiche.

Art. 23

Le strutture di servizio

La U.G.L., riconosce tra gli scopi della propria azione sindacale l’efficace tutela dei diritti individuali degli associati e, comunque, della generalità dei lavoratori, in attività o in pensione, promuovendo la costituzione di specifiche strutture (Istituti, Enti, Società) per l'erogazione di servizi.

Le strutture di servizio agiscono nell'ambito degli indirizzi politico-strategici decisi dall’Esecutivo Confederale. Rispondono dei risultati, oltre che ai propri organi statutari, agli organismi confederali preposti ed al Segretario Generale.

La U.G.L., ai vari livelli, sviluppa le necessarie forme di coordinamento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul territorio una politica integrata dei servizi stessi, capace di rispondere organicamente alle richieste di tutela globale degli utenti, per mezzo di una razionale organizzazione dell'insieme delle risorse (umane, tecniche e strumentali,) utilizzate nell'attività di servizio.

Art. 24

Unioni del Lavoro territoriali

L'U.G.L. individua nelle Unioni Territoriali del Lavoro lo strumento più idoneo per concretizzare il necessario decentramento della responsabilità di proposta ed iniziativa sindacale.

Al Consiglio dell'Unione Territoriale spetta il compito di attuare quanto esplicitamente rinviato dallo Statuto Confederale e dall'Esecutivo Confederale dell'U.G.L..

Le Unioni Territoriali hanno il compito di elaborazione e di direzione politica e organizzativa di tutte le articolazioni organizzative dell'U.G.L. esistenti nel territorio di propria competenza, determinando e gestendo le vertenzialità sui temi di interesse generale a livello territoriale.

Le Unioni Territoriali del Lavoro, in quanto Agenzie Sindacali Primarie, interagiscono:

  • sulla globalità della politica organizzativa nel territorio di competenza, anche per realizzare scelte di razionalizzazione e decentramento, in grado di garantire una maggiore e più incisiva presenza ed efficacia;
  • sulla elevazione delle capacità e delle conoscenze sindacali e tecniche dei quadri e della loro formazione, attraverso la mobilità e l'interscambio delle esperienze.

L'Unione Territoriale del Lavoro, inoltre, dirige e coordina l'azione sindacale nel territorio, favorisce una sempre più elevata capacità autonoma dei Sindacati e delle Federazioni Territoriali ad assolvere ai propri specifici compiti, promuove e tiene viva una qualificata iniziativa dell'organizzazione sindacale nel suo complesso, con particolare riguardo ai problemi locali dello sviluppo economico e del miglioramento delle condizioni di vita; è responsabile dell'attuazione e del controllo di tutti i servizi nel territorio.

Interviene presso i competenti Organi centrali nei casi di inefficienza, inattività o comportamenti contrari alle direttive confederali o ai principi del presente Statuto, delle Federazioni territoriali di categoria e degli altri organismi operanti nel proprio territorio.

Trascorsi quindici giorni dalla acclarata vacanza in una qualsiasi Federazione territoriale di categoria del relativo segretario responsabile, senza che la competente Federazione Nazionale abbia provveduto alla nomina del reggente, l'Unione Territoriale interviene in modo definitorio con potere di surroga.

L'Unione Territoriale del Lavoro dirige, coordina, indirizza e controlla l'attività svolta dagli Enti e Istituti confederali, secondo le direttive emanate dall'Esecutivo Confederale.

Art. 25

Unioni Regionali

L’Unione Regionale realizza l'unità politica e organizzativa delle strutture territoriali e di categoria che operano nel territorio della regione.

In particolare ha il compito di:

a) svolgere attività di studio e informazione sui problemi sindacali sociali ed economici che più direttamente interessano i lavoratori della regione;

b) promuovere e coordinare iniziative nell'ambito regionale per accrescere le adesioni alla U.G.L.;

c) esercitare tutte le altre attribuzioni volta per volta eventualmente conferitele dagli organi confederali.

Le Unioni Regionali coordinano, inoltre, a livello regionale, l'attività svolta dagli Enti e Istituti di emanazione confederale, secondo le direttive prodotte dall’Esecutivo Confederale.

La struttura organizzativa dell’Unione Regionale, gli organi direttivi e i loro poteri, nonché i modi della loro elezione, sono determinati da un apposito Regolamento emanato dalla Segreteria Confederale su proposta dell’Esecutivo Confederale, in armonia con le norme del presente Statuto.

Le sedi delle Unioni Regionali dovranno essere fissate nel capoluogo della regione, salvo eccezioni autorizzate dall’Esecutivo Confederale dell’U.G.L..

Art. 26

Federazioni o Sindacati di categoria

Il modello organizzativo, gli organi direttivi e i loro poteri, nonché i modi della loro elezione, i compiti delle Federazioni o Sindacati di categoria ai vari livelli, oltre a quelli già indicati dal presente articolo, sono determinati dal Regolamento Statutario unico.

Al Consiglio Nazionale delle Federazioni Nazionali di categoria spetta il compito di far rispettare quanto emanato dall'Esecutivo Confederale dell'U.G.L..

Esse raggruppano associati all'U.G.L. secondo l'inquadramento e con le modalità stabilite per quanto di rispettiva competenza dalla Segreteria Confederale e dall'Esecutivo Confederale.

Le variazioni dei criteri associativi, gli accorpamenti e gli scorpori che le riguardano, sono decisi dall'Esecutivo Confederale.

E' di stretta pertinenza delle Federazioni nazionali di categoria l'esercizio e al conduzione del mandato negoziale, sia a livello nazionale che aziendale, da esplicare nell'ambito delle direttive e del coordinamento Confederale.

Le Federazioni nazionali di categoria sono Agenzie Sindacali Primarie e, pertanto, è di loro competenza:

  • l'insieme della loro politica organizzativa ai vari livelli da attuarsi di concerto con le strutture territoriali;
  • l'insediamento del sindacato di categoria nei luoghi di lavoro e nel territorio;
  • la elevazione delle capacità e delle conoscenze tecniche e sindacali dei propri quadri e della loro formazione permanente partendo dalla valorizzazione dei luoghi di lavoro;
  • la ripartizione delle risorse finanziarie ai vari livelli in relazione al modello organizzativo previsto nel Regolamento Statutario unico e alle decisioni dell'Esecutivo Confederale dell'U.G.L..

Le sedi delle Federazioni nazionali di categoria dovranno essere fissate, in linea di massima, in Roma, salvo eccezioni autorizzate dall'Esecutivo Confederale dell'U.G.L..

Art. 27

Coordinamenti tematici

L’U.G.L. promuove l’istituzione e la crescita di Coordinamenti tematici aventi la finalità di sviluppare tematiche di interesse sociale comuni ai componenti delle aggregazioni stesse.

L’U.G.L. promuove altresì articolazioni organizzative finalizzate alla tutela di soggetti le cui attività non sono riconducibili a quelle già previste dal presente Statuto.

E’ competenza della Segreteria Confederale emanare le relative norme attuative.

TITOLO V

Amministrazione

Art. 28

Contributi sindacali e solidarietà

La contribuzione volontaria è alla base dell'autonomia finanziaria dell'U.G.L. la quale si avvale della sottoscrizione da parte degli iscritti della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, del tesseramento e della libera contribuzione.

Spetta alla Segreteria Confederale dell'U.G.L. disciplinare le norme per l'utilizzo degli introiti differenti da quelli previsti dal primo comma del presente articolo.

E' compito della Segreteria Confederale dell'U.G.L. stabilire le quote di contribuzione associativa, generalmente intese, e modalità per la loro ripartizione.

Ogni e qualsiasi contribuzione versata dai lavoratori, a qualunque titolo, costituisce patrimonio unitario ed esclusivo della Confederazione e pertanto risulta vincolata alla regolamentazione generale sul finanziamento, sui riparti e sulla ridistribuzione delle quote sindacali.

Ogni bene, comunque acquistato da qualsiasi articolazione organizzativa dell'U.G.L., costituisce patrimonio della Confederazione.

Al fine di garantire la regolarità di finanziamento a tutte le strutture, la distribuzione delle risorse finanziarie deve essere effettuata in modo automatico.

Non è ammessa l'eventualità che alcuna struttura possa utilizzare risorse destinate ad altre, ad eccezione di specifici accordi tra esse, approvati dall'Esecutivo Confederale.

Art. 29

Autonomia amministrativa

Le Unioni del Lavoro territoriali, le Unioni Regionali e le Federazioni o Sindacati di categoria ai vari livelli, gli Enti e Istituti confederali, sono articolazioni confederali amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi altra articolazione od organizzazione aderente.

Le strutture territoriali e di categoria gestiscono autonomamente, con l'osservanza della specifica regolamentazione confederale, le quote di riparto dei contributi sindacali loro assegnate e le altre entrate e beni loro pervenuti.

Gli organi confederali rispondono di fronte a terzi soltanto degli impegni che il segretario generale ha assunto direttamente in nome e per conto della U.G.L..

Gli organi delle strutture stesse rispondono collegialmente di fronte a terzi soltanto degli impegni che il rispettivo segretario responsabile ha assunto direttamente in nome e per conto delle medesime.

Le verifiche sulla regolarità ed efficacia di gestione nei confronti di strutture territoriali e di categoria non comportano assunzione di corresponsabilità da parte dell'organo esecutivo di grado superiore che le ha predisposte.

In caso di eventuali decisioni amministrative, poste in essere da singoli dirigenti, al di fuori delle proprie competenze e delle direttive assunte in organismi dirigenti collegiali, o comunque in contrasto con le regole emanate dagli organi confederali competenti, che comportino oneri alle strutture dirette, la U.G.L. e le sue articolazioni possono rivalersi nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni illegittime od immotivate.

I rappresentanti legali delle singole articolazioni assumono la figura e le responsabilità di consegnatari dei beni patrimoniali dislocati presso le articolazioni stesse.

Gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretenderne quota in caso di recesso.

Norma Transitoria.

In fase di prima applicazione del presente Statuto: le cariche attualmente vigenti rimangono confermate. Le denominazioni delle stesse verranno, con provvedimenti "ad acta" dell’Esecutivo Confederale, omologate a quelle previste dal presente Statuto.

Nei casi in cui siano state assegnate a particolari assise associative poteri organizzativi non surrogabili, su precisa istanza dell’Esecutivo Confederale, entro il 31 dicembre 1998, le stesse vengono convocate per gli adempimenti previsti nel presente Statuto.

In considerazione del particolare e complesso procedimento giuridico che ha portato alla creazione dell’U.G.L. ed all’approvazione del presente Statuto, in deroga parziale all’art. 12 comma 7, possono essere cooptati quali componenti il Consiglio Nazionale i dirigenti delle Organizzazioni Sindacali aderenti alla U.G.L..

Trascorsi sei mesi dalla cooptazione senza che i soggetti di cui al comma precedente abbiano acquisito una carica in una qualsiasi articolazione strutturale dell’U.G.L., gli stessi decadono automaticamente dalla qualità di componenti il Consiglio Nazionale.